L’INPS ha comunicato che per variare i dati di una domanda già presentata ( es. IBAN ,indirizzo email, ecc,) sarà reso disponibile tra qualche giorno un apposito modello denominato COVID-COM.

Mentre, nel caso di errore nella categoria, la domanda deve essere ripresentata con la categoria giusta, il sistema processerà l’ultima e scarterà la prima.

Chi ha presentato domanda per errore e sa di non avere i requisiti non deve fare nulla, sarà la procedura a respingerla in automatico a seguito dell’incrocio dati.

 

Ricordiamo che l’accesso ai servizi telematici dell’INPS, per l’indennizzo da 600 euro, è contingentato in base ai seguenti orari giornalieri :

  • dalle ore 8,00 alle ore 16,00 i servizi saranno disponibili per Patronati e Intermediari abilitati, che potranno operare secondo le consuete modalità di accesso;
  • dalle ore 16,00 alle ore 8,00 i servizi saranno disponibili per i cittadini, che potranno operare utilizzando le credenziali di accesso attualmente disponibili.

 

Se sei un SOCIO Unione Artigiani ti chiediamo di controllare il tuo indirizzo di posta elettronica, abbiamo inviato a tutti i soci un TUTORIAL per aiutarti nell’invio della domanda.

 

ATTENZIONE
1) Ricordatevi di aprire la ricevuta per salvarla sul  PC, tablet o smartphone o stamparla, utilizzando il pulsante STAMPA RICEVUTA. Nella ricevuta che si deve conservare, sono riportare una serie di informazioni rilevanti:

• Codice Identificativo della tua domanda,
• Data di presentazione

Qui allegato un facsimile di ricevuta.

2) Nell’invio della domanda, se sei un artigiano, bisogna selezionare il Tipo di Indennità
per  Categoria di Indennità  inserire –> LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL’AGO (ART.28)
per 
 Tipo di qualifica selezionare -> LAVORATORE AUTONOMO ISCRITTO ALLA GESTIONE ARTIGIANI

 

 

Note Tecniche:

1) Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi:

  • liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.,iscritti alla Gestione separatadell’INPS;
  • collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
    Non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria

2) Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (Artigiani – Commercianti – Coltivatori diretti, coloni e mezzadri)

  • non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto;
  • non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.

Il decreto interministeriale estende il bonus a professionisti con cassa (previa domanda a quest’ultima) e reddito 2018 minore di 35mila. Fra 35 e 50 mila bisogna dimostrare un calo fatturato del 33%.

 

Le indennità hanno importo pari a 600 euro, non sono soggette ad imposizione fiscale, non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Per maggiori dettagli visitare il sito INPS e il sito del MEF.